REGOLAMENTO
PER L’OTTENIMENTO DEL
“EMERGENCY MANAGER ITALIANO CERTIFICATO” - EMIC
approvato nella seduta del 3 Dicembre 2011
ART 1
Requisiti per l’ottenimento della certificazione
Emergency Manager Italiano Certificato
La certificazione può essere rilasciata sotto il profilo “coordinatore” oppure “pianificatore” o entrambe.
La certificazione EMIC viene rilasciata esclusivamente al socio che ne faccia richiesta o “ad honorem”; in questo ultimo caso si applicheranno le procedure di cui all’ultimo comma dell’art. 3 dello Statuto dell’associazione Nazionale Disaster Manager approvato il 7 luglio 2007,
Il socio che richieda la certificazione dovrà possedere tutti e tre i requisiti richiesti in ordine all’esperienza al titolo di studio alla formazione secondo le seguenti modalità:
comma 1
Esperienza
1.1 Coordinatore
A far data della domanda comprovata esperienza in situazioni di emergenza presso le componenti o le strutture operative del sistema nazionale ai sensi della legge 225/92, per un periodo non inferiore ad 1 anno. Specificare:
- Evento al quale si è preso parte
- Ruolo ricoperto
- Periodo
- Struttura Operativa/componente di riferimento
1.2 Pianificatore
A far data della domanda comprovata esperienza nel settore della pianificazione di protezione civile presso le componenti o le strutture operative del sistema nazionale ai sensi della legge 225/92 per un periodo non inferiore ad 1 anno. Specificare:
- Lavoro svolto
- Ruolo ricoperto
- Periodo
- Struttura Operativa/componente di riferimento
Le dichiarazioni dovranno essere convalidate (firmate) dal responsabile della struttura operativa o componente presso la quale si è prestato servizio.
Se il socio richiedente è in possesso di laurea specifica ovvero master in pc o corsi post laurea specialistici in protezione civile è richiesto un periodo di esperienza di 6 mesi di gestione e/o pianificazione dell'Emergenza presso le componenti o le strutture operative del sistema nazionale.
Ciascuna sezione verrà valutata distintamente per il rilascio della certificazione come coordinatore o come pianificatore.
comma 2
Titolo di studio
A far data della domanda è richiesto Diploma di laurea o succedanei.
2.1 Se il socio richiedente è privo del diploma di laurea, comunque in possesso di diploma di scuola superiore, è richiesto come titolo succedaneo un'esperienza lavorativa (o di volontariato) continuativa presso una delle Strutture Operative o componenti del Sistema di Protezione Civile per un periodo non inferiore ai 4 anni. Nel caso specificare:
· Lavoro svolto
· Ruolo ricoperto
· Periodo
· Struttura Operativa/componente di riferimento
2.2 Se il socio richiedente è privo di diploma di laurea, comunque in possesso di diploma di scuola superiore, e non ha svolto le attività di cui al comma precedente, è richiesto come titolo succedaneo il superamento di un esame di cultura di protezione civile.
comma 3
Formazione
A far data della domanda è richiesta una formazione specifica, dettagliata e documentata, sul tema della gestione delle emergenze e sui temi generali di protezione civile.
La documentazione fornita a supporto dovrà dimostrare l’effettiva partecipazione del richiedente al corso e dovrà essere corredata da una descrizione dettagliata degli argomenti trattati e, ove possibile, delle ore complessive svolte per ogni argomento.
I corsi presentati saranno valutati caso per caso dalla commissione valutatrice.
In mancanza di attestazioni, si potrà procedere in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
ART 2
“Commissioni di Valutazione EMIC”
Il Consiglio Nazionale di anno in anno attribuirà le nomine di “valutatore EMIC” ad un congruo numero di soci.
I valutatori saranno utilizzati per l’istituzione, da parte della Presidenza delle “Commissioni di Valutazione EMIC” che potranno costituirsi ed espletare le loro funzioni su tutto il territorio nazionale.
Il la Presidenza può istituire, a seconda delle esigenze, una o più commissioni di valutazione EMIC.
Le “Commissioni di Valutazione EMIC” analizzeranno le documentazioni allegate alle domande ed il profilo dei candidati ai fini delle necessarie valutazioni per il rilascio della certificazione.
Le “Commissioni di Valutazione EMIC” possono in ogni caso richiedere delucidazioni o integrazioni in merito alla documentazione presentata.
Le “Commissioni di Valutazione EMIC” possono in ogni caso richiedere un colloquio con il candidato per approfondimenti in merito alle attività di protezione civile descritte nella documentazione presentata.
Le “Commissioni di Valutazione EMIC” esaminano i candidati ricadenti nei casi di cui al comma 2 capo a) dell’art. 1 del presente regolamento.
Le “Commissioni di Valutazione EMIC” in caso di giudizi non unanimi sull’assegnazione della certificazione possono richiedere di sottoporre i casi ad una apposita commissione di “saggi” nominati dalla Presidenza.
ART 3
Procedure per l'ottenimento della certificazione EMIC
Il socio che richieda il rilascio della certificazione ha diritto di ricevere l’esito dell’istruttoria entro 6 mesi dalla presentazione della domanda.
La Presidenza raccoglierà le domande, predisponendo un apposita scheda (allegato A), e le trasmetterà alla “Commissione di Valutazione EMIC” incaricata.
La “Commissione di Valutazione EMIC” incaricata comunicherà alla presidenza il programma dei lavori.
La “Commissione di Valutazione EMIC” comunicherà alla Presidenza, una volta espletate le procedure previste, gli esiti delle istruttorie comunque, non oltre i 30 giorni.
Le domande che risulteranno incomplete nei campi obbligatori, o per le quali non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta le eventuali integrazioni richieste dalla commissione, non verranno valutate.
ART 4
Modalità transitorie per il rilascio EMIC
In sede di prima applicazione, ovvero entro 2 anni dall'inizio del rilascio delle certificazioni, la certificazione EMIC potrà essere rilasciata, anche attraverso apposita commissione di valutazione, a tutti coloro che hanno acquisito il titolo di Disaster Manager con i corsi effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per il tramite delle Regioni.
ART 5
Durata, rinnovo e costi
La durata della validità della certificazione è biennale.
Per il rinnovo sono necessari 30 crediti formativi da presentare al momento della richiesta di rinnovo. L'attribuzione dei crediti formativi dei corsi presentati in valutazione per il rinnovo della certificazione sarà effettuata dalla commissione di valutazione EMIC.
I costi del rilascio e del rinnovo sono stabiliti dal consiglio nazionale e riportati nell’allegato B.
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Allegato B
Il costo del rilascio della certificazione è di
€ 250
Fino al 31/12/2012 si applicherà una riduzione del 40%
Per il rinnovo della certificazione è previsto un costo di € 50,00.
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